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Via libera al nuovo modello di comunicazione per il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno. Con provvedimento datato 6 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate sostituisce la versione approvata lo scorso 9 settembre, con l’obiettivo di permettere alle imprese di dichiarare anche investimenti ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli comunicati in precedenza, realizzati in ogni caso tra l’1 gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.
Termine ultimo di presentazione lunedì 2 dicembre 2024 per la richiesta di un incentivo di cui non si conosce, ad oggi, l’effettiva misura percentuale di beneficio fiscale rispetto agli investimenti sostenuti.

Credito d’imposta ZES Unica: la (tormentata) evoluzione normativa ed interpretativa

comunicazione integrativa zes unicaCome noto, l’art. 16 del Dl 19.09.2022, n. 124, ha istituito un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”).

Si tratta di investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

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L’incentivo, riconosciuto nella misura massima di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1°.01.2024 al 15.11.2024, mentre non sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, “le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende[1]” e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate indipendentemente dai criteri contabili adottati.

Il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15 novembre 2024 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta; ai fini dell’ammissibilità al beneficio non rilevano neanche gli eventuali ordini effettuati e gli acconti pagati entro tale data.

L’agevolazione varia in base alla localizzazione e alla dimensione dell’impresa: per le grandi imprese, è stato previsto un credito del 15% nelle aree dell’Abruzzo incluse nella Carta degli aiuti a finalità regionale, del 30% nelle regioni Molise, Basilicata e Sardegna, e del 40% in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Queste percentuali aumentano di 10 punti per le medie imprese e di 20 punti per le piccole.

Così come dettato in sede regolamentare dall’art. 8 del decreto Ministro degli affari europei, sud, politiche di coesione e PNRR, 17.05.2024, per accedere al contributo i soggetti interessati hanno trasmesso all’agenzia delle entrate, dal 12.06.2024 al 12.07.2024, il modello di comunicazione per il credito d’imposta ZES unica “originario” (approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 11.06.2024, prot. 262747/2024) relativo all’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2024 e di quelle che prevedevano di sostenere fino al 15.11.2024.

Il totale complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate (sono pervenute oltre 16.000 domande, così suddivise 659 per l’Abruzzo, 583 per la Basilicata, 1642 per la Calabria, 5863 per la Campania, 305 per il Molise, 2699 per la Puglia, 1083 per la Sardegna, 3443 per la Sicilia) è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse effettivamente disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Attraverso il Provvedimento del 22.07.2024 del Direttore di Agenzia delle Entrate è stata formalizzata la determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile, pari al credito richiesto, risultante dalle comunicazioni valida

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