Scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024

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Cessione crediti fiscali

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Le scadenze fiscali che vanno dal 1° al 15 dicembre 2024 riguardano quasi totalmente la data del 2 dicembre dove si addensano numerosi adempimenti.

Acconti delle imposte

Entro il 2 dicembre 2024, dato che il termine abituale del 30 novembre cade di sabato, i contribuenti sono obbligati a pagare gli acconti delle tasse come Irpef (incluso le imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, e Irap. Questi acconti ammontano al 100% del totale, divisi in due parti: 40% e 60%.

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Per i contribuenti che operano in settori per cui sono stati adottati gli ISA e che riportano ricavi o compensi che non superano il limite definito per ogni indice dal decreto di approvazione, oltre a coloro che fanno parte di società, associazioni e imprese con gli stessi requisiti, i pagamenti acconto per Irpef, Ires, e Irap sono suddivisi in due tranche, ognuna del 50%.

I pagamenti si effettuano utilizzando il modello F24, che permette anche di compensare debiti e crediti dello stesso contribuente.

Per il calcolo degli acconti, è possibile scegliere il metodo previsionale anziché quello storico, tenendo presente che errori nel calcolo o nel pagamento possono portare a sanzioni. Tuttavia, è possibile correggere eventuali errori attraverso il ravvedimento operoso prima di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: In data 27 novembre 2024 è stato approvato l’emendamento al Decreto fiscale collegato (Dl n. 155/2024) che posticipa il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta relativi all’anno 2024 al 16 gennaio 2025. Il rinvio riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

Dunque, il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, per i soggetti suddetti, è prorogato al 16 gennaio 2025. In alternativa, è possibile suddividere il versamento in cinque rate mensili, da gennaio a maggio 2025.

Acconto per la cedolare secca

Il 2 dicembre 2024 rappresenta il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla cedolare secca dovuta per il 2024.

La scadenza riguarda i soggetti che hanno optato per il regime facoltativo sulle locazioni, che sostituisce l’IRPEF e le addizionali relative. In particolare ne sono interessati coloro che affittano beni su cui hanno diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento sugli immobili, a patto che non vengano locati nell’ambito di attività d’impresa o professionale.

Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24.

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L’acconto della cedolare secca da versare corrisponde al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

NOTA BENE: Anche tale versamento rientrerebbe nella proroga di cui sopra.

Cripto-attività

L’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nello Stato deve essere applicata non solo a coloro che sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale secondo l’articolo 4 del Decreto Legge del 28 giugno 1990, n. 167, ma a tutti i residenti che detengono cripto-attività non soggette all’imposta di bollo.

Quindi, se non vi è un intermediario incaricato di applicare l’imposta di bollo, l’imposta sul valore delle cripto-attività diventa dovuta da tutti i residenti che le possiedono nel territorio dello Stato.

La seconda rata, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va versata entro il 2 dicembre 2024.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, inserendo i seguenti codici tributo:

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  • “1728”, per la prima rata;
  • “1729” per la seconda o unica rata.

Comunicazione LIPE terzo trimestre

I soggetti passivi IVA sono tenuti a presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe).

La comunicazione è effettuata su base trimestrale e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi Iva, siano esse mensili o trimestrali.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione:

  • i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiara[1]zione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero:
  • i soggetti che non hanno dati da indicare per il trimestre di riferimento.

Con il provvedimento n. 125654/2024 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso un nuovo modello da utilizzare per l’invio al fine di attenersi alla modifica della nuova soglia per il versamento minimo dell’IVA a 100 euro (da 25,82 euro).

Quindi, se l’IVA periodica calcolata non eccede i 100 euro, il pagamento può essere posticipato e aggregato a quello del mese o trimestre successivo, permettendo un incremento proporzionale dell’IVA successivamente dovuta.

Tuttavia l’adempimento va sempre effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno.

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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’obbligo di pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche esenti da IVA o non soggette ad IVA per il terzo trimestre è in scadenza il 2 dicembre 2024.

L’adempimento interessa anche i contribuenti che utilizzano il regime forfettario e che hanno emesso tali fatture durante il periodo indicato.

Se l’imposta di bollo accumulata per il primo e/o il secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere posticipato fino alla data di scadenza per il terzo trimestre, che quest’anno è il 2 dicembre 2024, poiché il 30 novembre è un sabato.

Rottamazione del magazzino

In merito alla rottamazione delle scorte di magazzino, va effettuato il pagamento della seconda tranche, corrispondente al 50% dell’imposta sostitutiva del 18% richiesta.

Lo strumento, stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, consente ai titolari di attività commerciali di riallineare il valore delle loro scorte iniziali al reale valore di mercato per l’esercizio fiscale che si conclude il 30 settembre 2023.

L’operazione prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva che rimpiazza le consuete tasse sui redditi (Irpef e Ires) e l’Irap, nonché l’IVA in caso di diminuzione delle scorte, con lo scopo di sanare le incongruenze tra i valori contabili e quelli effettivi.

Il versamento della prima quota delle tasse richieste è stato effettuato il 30 settembre 2024.

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Rivalutazione partecipazioni e terreni

I termini per la rivalutazione fiscale di partecipazioni e di terreni agricoli e edificabili sono stati allungati: dall’originario 30 giugno 2024 si è arrivati al 30 novembre 2024.

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato nuovamente la possibilità di aggiornare il valore di partecipazioni e terreni, una misura inizialmente introdotta dalla legge 448/2001 e poi estesa in diverse occasioni.

La normativa consente ai detentori di partecipazioni (sia di quelle quotate in borsa che di quelle non quotate) e di terreni edificabili con uso agricolo di rivedere il valore storico di questi beni utilizzando una stima peritale. L’intento primario è quello di cristallizzare le plusvalenze, che possono avere un impatto significativo in termini fiscali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva. Quest’ultima viene calcolata sul “valore peritale” al tasso del 16%.

L’imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di tali beni può essere saldata sia in un’unica soluzione sia dilazionata in tre rate annuali dello stesso importo.

La rivalutazione può essere esercitata da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia. L’agevolazione permette, quindi, di ridurre o annullare gli effetti fiscali delle plusvalenze emergenti in caso di cessione di questi beni.

Dunque, la prima o unica quota va versata al 2 dicembre 2024: la seconda rata ha come scadenza il 30 novembre 2025 e la terza il 30 novembre 2026.

Rottamazione-quater, sesta rata

La sesta rata di quanto dovuto ai fini della c.d “rottamazione quaterera prevista per il 30 novembre 2024. Considerata la “tolleranza” di 5 giorni sommata ai giorni festivi, il versamento è ritenuto valido se effettuato entro il 9 dicembre 2024.

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