Come considerare il periodo di sospensione delle lezioni per il docente assente sino all’ultimo di giorno delle stesse e poi nuovamente assente dalla ripresa delle medesime (lezioni)?
Prima di rispondere al quesito posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo quali sono gli obblighi dei docenti nonché le indicazioni fornite in merito dalla RTS Vercelli/Biella.
Attività obbligatorie docenti
Gli obblighi di lavoro del personale docente si articolano in attività di insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento, secondo quanto leggiamo nell’articolo 43 del CCNL 2019/21.
Le attività funzionali sono di carattere sia individuale che collegiale.
Rientrano tra gli obblighi individuali la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, la correzione degli elaborati e i rapporti individuali con le famiglie.
Rientrano tra gli obblighi a carattere collegiale:
- a) la partecipazione alle riunioni del collegio docenti, compresa la programmazione e la verifica di inizio e fine anno nonché l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione, sino a 40 ore annue (tali attività vanno programmate secondo criteri stabiliti dal Collegio docenti e tenendo conto degli impegni dei docenti con un numero di classi superiore a sei);
- c) lo svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Si sottolinea che:
- le ore dedicate alle attività di cui al punto a) non possono essere utilizzate per quelle di cui al punto b) e viceversa;
- le ore da dedicare agli scrutini e agli esami non rientrano nel monte ore di cui al punto b) ma vanno svolte a prescindere, anche in caso di superamento delle previste 40 ore;
- le ore dedicate ai collegi docenti, eccedenti le previste 40 ore, sono retribuite con il fondo d’istituto;
- le ore non utilizzate per le attività di cui alle sopra riportate lettere a) e b) – nei limiti previsti dalle medesime – sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF;
- alcune attività funzionali possono essere svolte a distanza. Approfondisci
Da quanto detto, durante i periodi di sospensione delle lezioni, è chiaro che i docenti potrebbero essere impegnati a scuola (non succede ma in linea teorica è possibile) per svolgere le succitate attività, nonostante la sospensione in esame. Conseguentemente, se non fruiscono di ferie o altro, gli interessati sono in servizio (esclusi i giorni festivi), sebbene non si debbano recare fisicamente a scuola (a meno che non ci siano attività funzionali programmate).
RTS Vercelli/Biella
Alla luce di quanto detto sopra, come va considerato il periodo di sospensione delle lezioni per il docente assente sino all’ultimo giorno delle stesse e che poi si riassenta – con relativa giustificazione – dalla ripresa delle lezioni medesime?
La risposta al quesito è stata fornita dalla RTS Vercelli/Biella con nota n. 11195/24-09-2013, ove si legge:
“Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni Scolastiche nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo.”
Dunque:
- il docente assente sino all’ultimo giorno di lezione, prima dell’inizio di un periodo di sospensione delle stesse lezioni, considerato che potrebbe svolgere anche eventuali attività funzionali calendarizzate, può riprendere servizio durante il periodo di sospensione in questione;
- la ripresa del servizio può avvenire anche mediante una dichiarazione di messa a disposizione, inviata per manifestare la volontà di interrompere l’assenza e quindi riprendere servizio;
- non è necessario che il docente si rechi fisicamente a scuola.
Ne consegue che se non si manifesta la volontà di ripresa del servizio, si è considerati assenti.
Quanto alla situazione del supplente che sostituisce il titolare in questione, leggi:
Quesito 1
Sono una docente in malattia con certificato fino al 21 dicembre. Il 22 dicembre è domenica. Al rientro dalla vacanze prenderò congedo parentale o congedo per malattia del bambino. Le vacanze di Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio mi verranno conteggiate come assenze? Devo inviare email formale di ripresa servizio il 23 dicembre perché non vengano conteggiate o non è necessario?
Come detto sopra, la RTS Vercelli/Biella ha indicato alle scuole delle Province di Vercelli e Biella che va comunicata la ripresa del servizio. Consigliamo, pertanto, alla lettrice di inoltrare alla scuola una mail con dichiarazione di messa a disposizione, per manifestare la volontà di riprendere servizio. Potrà poi riassentarsi nuovamente dal 7 gennaio 2025.
Quesito 2
Gentilissimi, sono una docente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno. Attualmente, sono in congedo parentale dal 9 settembre al 20 dicembre. Al mio rientro dalle vacanze natalizie, previsto per il 7 gennaio, vorrei richiedere un giorno di permesso retribuito e successivamente riprendere il congedo parentale. Tuttavia, mi chiedo se i giorni di vacanza natalizia debbano essere conteggiati come parte del congedo parentale, considerando che non avverrà un’effettiva presa di servizio in quei giorni. Esiste un modo per evitare di perdere questi giorni di vacanza? In attesa di un vostro gentile riscontro, vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
Come detto sopra, al fine di non far conteggiare come assenza il periodo di sospensione delle lezioni, deve inviare alla scuola dichiarazione di messa a disposizione, per manifestare la volontà di riprendere servizio.
Cosa accade al docente supplente
In questi casi al docente supplente spetta la conferma del contratto, ma non il pagamento dei giorni di sospensione delle lezioni dal momento che il titolare rientra.
- art. 13/12 dell’OM n. 88/2024: Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
- la conferma del contratto si ha quando un periodo di assenza del titolare è seguito da un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni (es: docente assente sino al 22 dicembre; non giustifica l’assenza e rientra in servizio dal 23 dicembre – quando inizia la sospensione delle lezioni per le vacanze – al 6 gennaio; si riassenta, dal 7 gennaio, quando iniziano le lezioni);
- il supplente ottiene la conferma della supplenza, quindi non si scorrono nuovamente le graduatorie, tuttavia il contratto inizia dalla ripresa delle lezioni; per restare nell’esempio sopra riportato da giorno 7 gennaio;
- la conferma spetta indipendentemente dalle cause giustificative dell’assenza del titolare.
La conferma permette di assicurare la continuità didattica ma il docente supplente non riceve lo stipendio relativo alle vacanze di Natale. In tal caso il periodo non coperto da contratto non produce alcun effetto ai fini giuridici ed economici.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link