Contenimento delle emissioni inquinanti, ordinanza valida fino al 15 aprile 2025 – Comune di Macerata

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Il sindaco Sandro Parcaroli ha emanato un’ordinanza in materia di contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera dove vengono indicate le misure contingenti da adottare connesse alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) ed al riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

Le linee guida della Regione

L’ordinanza, in vigore dal 1° dicembre 2024  fino al 15 aprile  2025, recepisce le linee guida della  Regione Marche che individua annualmente le misure e i provvedimenti che i Comuni possono adottare per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, nelle zone urbane al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso, in relazione alle attività produttive ed al riscaldamento degli edifici.

Divieto di circolazione

L’ordinanza prevede il divieto assoluto di circolazione per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, ante Euro, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, a meno che non siano iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico.

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Il provvedimento stabilisce anche il divieto di circolazione dinamica nell’area del centro storico e lungo i tratti viari che ne delimitano il perimetro (viale Puccinotti, viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi) per le seguenti categorie di veicoli: Autoveicoli ai sensi dell’art. 54 del C.d.S. diesel ante Euro, Euro 1, Euro 2 ed    Euro 3, a benzina ante Euro e Euro 1, motoveicoli ai sensi dell’art. 53 del C.d.S. ante Euro, ciclomotori ai sensi dell’art. 52 del C.d.S. a motore termico ante Euro.

Limitazioni alla circolazione

Inoltre, l’ordinanza prevede che da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività  nazionale, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, le limitazioni alla circolazione non si applicano ai veicoli delle forze di polizia, delle forze armate, veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile),  dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, igiene urbana, etc.) ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; auto funebri; carri attrezzi adibiti al soccorso stradale; veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza, al servizio delle persone invalide, elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno e  dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano e GPL, eccettuati gli Euro 0 o ante Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione.

Permessi temporanei di transito

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di transito per singoli veicoli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento di attività produttive ed esclusivamente per i veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese; sono pertanto esclusi tutti gli altri veicoli a chiunque siano in dotazione, nonché i veicoli da trasporto merci non in dotazione ad imprese.

Attività produttive

Queste invece le limitazioni stabilite dal provvedimento che riguardano le attività produttive che ricadono nell’intero territorio comunale: impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06 o normativa previgente: riduzione dell’emissione di polveri totali e di ossidi di azoto in modo da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto a quelli autorizzati. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali o inferiori a un giorno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui i limiti autorizzati siano uguali o inferiori al 45% dei limiti nazionali; attività produttive di panificazione o ristorazione: divieto di utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei impianti di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili; divieto di utilizzo di olio combustibile.

Impianti di riscaldamento

Ecco invece le limitazioni che riguardano gli impianti di riscaldamento installati presso edifici pubblici e privati  che ricadono nell’intero territorio del Comune di Macerata: divieto di accensione degli impianti termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua calda sanitaria, se è presente e funzionante nell’unità abitativa un altro tipo di riscaldamento centralizzato o autonomo. Tale obbligo non si applica qualora gli impianti termici a biomassa abbiano una classe di qualità uguale o superiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 7/11/ 2017, n. 186 ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle riportate nella tabella di cui all’allegato 2, parte integrante del presente atto; impianti ed apparecchi installati il cui utilizzo sia consentito ai sensi del precedente punto D.1.; impianti ed apparecchi a pellet: obbligo di utilizzare pellet di qualità comprovata tramite certificazione di conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile; impianti ed apparecchi installati negli anni solari precedenti: obbligo di effettuare nell’anno solare in corso e prima dell’accensione stagionale la manutenzione sull’impianto o sull’apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l’operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; divieto di utilizzo di olio combustibile; è consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

 



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