Proroga IVA per lo Sport e il Terzo Settore: un sospiro di sollievo per il 2025

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Il governo ha annunciato una proroga al 2026 per l’entrata in vigore del nuovo regime IVA per il terzo settore e lo sport che sarebbe dovuta entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025

La notizia, anticipata nei giorni scorsi dal viceministro del lavoro Maria Teresa Bellucci, è stata confermata dal viceministro dell’economia Maurizio Leo durante l’assemblea della Cia-Agricoltori Italiani.

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Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2025, avrebbe comportato nuovi oneri per gli enti, tra cui l’apertura della partita IVA e l’obbligo del registratore di cassa. Una prospettiva che, come ammesso dallo stesso Leo, “crea problemi”.

La proroga servirà a definire un sistema di “paletti” per l’applicazione dell’IVA, differenziandola in base alle dimensioni dell’ente e agevolando le realtà più piccole.

Tuttavia, la partita si gioca anche a Bruxelles. L’IVA è un tributo comunitario e la normativa italiana deve essere conforme alle regole europee. Il governo italiano è in attesa di un parere dell’UE sul regime fiscale introdotto dalla riforma, che determinerà il destino di sodalizi sportivi e enti del terzo settore.

La proroga concede agli enti un anno in più per adeguarsi alle nuove disposizioni. Un tempo prezioso, soprattutto per:

  • le piccole associazioni con risorse limitate;
  • gli enti che devono ancora completare la digitalizzazione;
  • le organizzazioni che necessitano di consulenza specializzata;
  • le realtà che devono riorganizzare la propria struttura amministrativa.

Si evidenzia che il passaggio dall’attuale procedura di esclusione (prevista dall’art. 4, c. 4, D.P.R. 633/1972 – c.d. “decreto IVA) al regime di esenzione (previsto dall’art. 10, D.P.R. 633/1972) non avrebbe avuto effetti sostanziali sui corrispettivi incassati dai sodalizi sportivi a fronte di prestazioni di natura sportiva o didattica operate in favore di soci, associati o tesserati (nonché di altre ASD/SSD affiliate alla medesima organizzazione nazionale), ma avrebbe  comportato i seguenti effetti:

  1. tutte le ASD avrebbero dovuto aprire la P.IVA, anche quelle che, sinora, hanno operato con il solo Codice Fiscale in quanto non effettuano prestazioni di natura commerciale (ad es. prestazioni di pubblicità o sponsorizzazione) ma esclusivamente prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali (attività sportiva dilettantistica) a fronte di corrispettivi specifici de-commercializzati (quote di frequenza, rette mensili etc);
  2. le prestazioni esenti sono attività soggette all’imposta (anche in assenza di applicazione dell’IVA), e comportano la necessità di effettuare i seguenti adempimenti: fatturazione (elettronica); registrazione delle fatture emesse e delle fatture ricevute, predisposizione delle liquidazioni (mensili o trimestrali) dell’imposta e relativo invio delle Li.Pe. all’Agenzia delle Entrate; Dichiarazione annuale IVA;
  3. Per evitare i suddetti effetti i sodalizi sportivi hanno a disposizione alcune possibili vie di uscita:
    • 1: operare l’opzione per il regime speciale ex L. 398/1991, ai sensi del quale, come noto,  sia l’IVA (ove dovuta)  che le imposte sui redditi sono calcolate forfettariamente e, soprattutto, i sodalizi che optano per tale regime sono esonerati da TUTTI gli obblighi formali previsti dal titolo II del decreto IVA (fatturazione, certificazione dei corrispettivi,  registrazione, dichiarazione), fatta eccezione per la fatturazione relativa alle attività di sponsorizzazione e pubblicità, che resta obbligatoria.
      2: operare l’opzione per la dispensa per il regime della “dispensa dagli adempimenti” per le attività esenti ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale i contribuenti che effettuano esclusivamente attività esenti possono evitare di emettere le fatture relative a tali attività, salvo che non siano richieste dal cliente (in tal caso la fattura deve essere obbligatoriamente emessa (in formato elettronico). L’opzione per questo regime, tuttavia, non esonera dagli obblighi di registrazione degli acquisti, liquidazione periodica e dichiarazione IVA e richiede, in caso di svolgimento anche di attività imponibili (ad es. le attività di pubblicità e sponsorizzazione) la separazione delle attività prevista dall’art. 36 del decreto IVA, con conseguente tenuta di contabilità separata.

Entrambi i regimi speciali prevedono l’indetraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti.

Le agevolazioni relative all’opzione per il regime 398/1991 appaiono certamente più ampie e garantirebbero una sostanziale continuità del modus operandi dei sodalizi sportivi (fatto salvo l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA per le ASD oggi prive di P.IVA che non sono soggette a tale adempimento), ma sono sorti alcuni dubbi interpretativi in merito ai quali la proroga appare utile ai fini di addivenire a interpretazioni ufficiali.

In sintesi: il regime speciale ex L. 398/1991 è applicabile “ai proventi derivanti dalle attività commerciali” esercitate dalle ASD e SSD. L’inserimento dei proventi “ex esclusi ed ora/in futuro esenti IVA” tra i proventi trattati ai sensi di tale regime potrebbe portare a doverli considerare di natura commerciale, con conseguente versamento delle imposte IRES ed IRAP sul 3% degli stessi.

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Ancorché tale ipotesi di lavoro risulterebbe, ad avviso di chi scrive, comunque conveniente, per le piccole ASD/SSD, rispetto al costo di gestione degli adempimenti formali conseguenti al riforma, potrebbero porsi dei problemi a livello di superamento del plafond di € 400.000 per i sodalizi di media/grande dimensione.

Tale criticità (che, ad avviso di scrive, non dovrebbe porsi, atteso che i corrispettivi incassato da soci e tesserati per attività effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali rimangono de-commercializzate ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 148, c. 8, TUIR) è opportuno che venga chiarita a livello ufficiale, talché, anche a tale fine, la preannunciata proroga è da valutare positivamente.

Infine, per completezza di informazione, si ricorda che, a decorrere dal 17/08/2023, è in vigore l’art. 36-bis, D.l. 75/2023 – convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190 – che, anticipando l’entrata in vigore della riforma IVA, e recependo letteralmente le previsioni dell’art. 132 della Direttiva IVA UE, prevede che siano considerate esenti ai fini IVA  “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36” 

Tale disposizione, facendo riferimento alle “persone” e non ai “soci, associati o tesserati”, è applicabile in relazione alle prestazioni sportive operate in favore di chiunque, e risulta particolarmente utile in tutti quei casi in cui la prestazione sportiva è operata nei confronti di frequentatori occasionali dell’impianto sportivo e/o di persone che, comunque, non assumono la qualifica di socio o tesserato, fermo restando che, in tal caso, i corrispettivi assumono natura commerciale ai fini delle Imposte sui redditi.

In tal caso, non ci sono dubbi circa il fatto che tali corrispettivi, pur mantenendo l’esenzione ai fini IVA, possano essere gestiti, a livello di imposte sui redditi, attraverso il regime agevolato ex L. 398/1991, concorrendo, naturalmente, al raggiungimento del plafond di 400.000 € di ricavi commerciali nel periodo di imposta.

***

Il Comunicato del vice ministro Leo:
“Dal primo gennaio 2025 si deve passare dall’esclusione all’esenzione Iva” per gli enti del terzo settore: “questo crea dei problemi e ne siamo consapevoli e per questo come governo nella prossima legge di bilancio vogliamo prorogare questo ambito di applicazione, quindi rimane ancora un meccanismo di esclusione Iva per il 2025, ma l’obiettivo – questa è la strada – è fissare dei paletti entro i quali si rimane nell’ambito dell’esclusione”.
Lo ha detto il viceministro dell’Economia Maurizio Leo intervenendo all’assemblea della Cia-Agricoltori italiani. “Quindi lasciare l’esclusione per il 2025, ma nel contempo lavorare fissando dei paletti, nel dialogo con che si deve fare con l’Ue”, ha detto Leo, spiegando che in questo dialogo “Fitto avrà un ruolo fondamentale e può essere d’ausilio la sua presenza, in modo che riusciamo a far capire all’Ue che entro un certo tetto possiamo restare nell’ambito dell’esclusione: questo può riguardare soprattutto gli enti cui voi fate riferimento”.
L’Iva, ha spiegato Leo, “è un tributo comunitario, armonizzato, dove non c’è sovranità piena e tutta la normativa deve necessariamente essere conforme alle regole fissate a livello comunitario. Per quanto riguarda il mondo degli enti non commerciali la disciplina era quella dell’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva e sono intervenute delle procedure di infrazione Ue, che hanno detto: dovete passare da un meccanismo di esclusione Iva ad un regime di esenzione Iva. L’esenzione Iva comporta che il soggetto è un soggetto passivo Iva: cioè tutta una serie di complessità. Questa procedura di infrazione ha comportato che il legislatore ha dovuto correggere il tiro”.
Fonte: ANSA – 2024-11-29

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