Niente soccorso istruttorio per chi dimentica di firmare digitalmente un’offerta tecnica, l’esclusione dalla gara è definitiva. Lo chiarisce il Tar Lombardia
Le procedure di gara pubbliche rappresentano un terreno fertile per controversie legali e interpretazioni normative. Le dinamiche tra operatori economici e stazioni appaltanti possono dar vita a situazioni complesse, dove la precisione e il rispetto delle regole diventano basilari. Il caso di cui ci occuperemo tra poco fornito dal Tar Lombardia con la sentenza n. 3359/2024 esemplifica le sfide che molti studi legali affrontano nel navigare tra le insidie delle normative vigenti, evidenziando l’importanza di una corretta interpretazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle offerte. La sentenza in questione non solo riflette le tensioni tra diritto amministrativo e prassi operativa, ma offre anche spunti di riflessione sulle garanzie di trasparenza e equità nel sistema degli appalti pubblici.
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Uno studio legale decideva di partecipare ad un bando di gara dove erano richiesti sevizi di assistenza legale stragiudiziale, ma veniva escluso. Il motivo? La mancanza della sottoscrizione digitale dell’offerta tecnica.
Il ricorso al Tar era così servito sostenuto dalla motivazione che non fosse necessaria la firma digitale secondo quando contenuto nel bando.
Più in dettaglio, lo studio legale ricorrente lamentava:
- violazione della Lex Specialis: il ricorrente sosteneva che l’esclusione fosse avvenuta sulla base di un’errata interpretazione della normativa di gara, che non avrebbe richiesto la sottoscrizione digitale dell’offerta tecnica, ma solo quella del documento d’offerta, come ultimo passaggio obbligatorio prima dell’invio. Inoltre, faceva riferimento a documenti interni che confermerebbero la validità dell’operato senza necessità di ulteriori firme;
- violazione dell’articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023: il secondo motivo di ricorso evidenziava che l’azienda appaltante non aveva concesso allo studio legale alcun termine per correggere la mancanza della firma digitale prima di procedere all’esclusione, contravvenendo così alle disposizioni normative;
- carenza di motivazione: infine, il ricorrente lamentava che il provvedimento di esclusione fosse privo di una motivazione analitica adeguata, contraria ai principi di buon andamento e trasparenza previsti dalla legge.
La difesa dell’azienda appaltante replicava sostenendo che:
- lo studio legale non aveva utilizzato credenziali personali per accedere alla piattaforma telematica, ma credenziali generiche, compromettendo così la validità della presentazione dell’offerta;
- la giurisprudenza del Consiglio di Stato afferma che la firma digitale del documento d’offerta risulta essenziale per garantire la paternità e l’impegno giuridico dell’offerta;
- l’obbligo della firma digitale sull’offerta tecnica è previsto in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio e che tale requisito deve essere rispettato per evitare l’esclusione.
Tar Lombardia: solo la firma digitale può assicurare la paternità dell’offerta
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha esaminato il ricorso presentato dallo studio legale escluso, concentrandosi in particolare sulla questione della necessità della firma digitale sull’offerta tecnica.
Primo motivo di ricorso
Il primo motivo di ricorso sostenuto dallo studio legale affermava che, secondo la legge di gara, non fosse necessaria la sottoscrizione dell’offerta. Tuttavia, il TAR ha dichiarato questo motivo infondato. La procedura di scelta del contraente si è svolta in forma telematica, richiedendo la registrazione dell’operatore economico sulla piattaforma “Sintel” della Regione. Gli operatori dovevano predisporre diverse “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, seguite da una dichiarazione d’offerta finale generata dal sistema.
Procedura di gara e obblighi di sottoscrizione
Secondo il disciplinare di gara, specificamente nel paragrafo riguardante l’offerta tecnica, era stabilito che il concorrente doveva presentare un progetto tecnico dettagliato e argomentato. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, i documenti dovevano essere firmati digitalmente per evitare l’esclusione dalla gara. La firma digitale doveva essere apposta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o da una persona con comprovati poteri di firma.
Inoltre, il paragrafo successivo stabilisce che per l’invio e la presentazione dell’offerta, il concorrente deve scaricare un documento d’offerta in formato PDF e firmarlo digitalmente. È fondamentale che questo documento contenga tutte le informazioni immesse e che non possa essere modificato dopo la sottoscrizione.
Necessità della firma digitale sull’offerta economica
Per quanto riguarda l’offerta economica, il TAR ha richiamato una sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce che essa deve essere accompagnata dalla firma digitale per evitare l’esclusione:
Solo la firma digitale (come in passato la firma cartacea), assicura la paternità dell’offerta, l’assunzione di responsabilità in ordine al suo contenuto e l’impegno giuridicamente vincolante del concorrente
La firma digitale rappresenta quindi un elemento costitutivo dell’offerta, assicurando la paternità e l’impegno giuridicamente vincolante del concorrente.
Obbligo di sottoscrizione nell’offerta tecnica
Nel caso specifico dell’offerta tecnica, il TAR ha osservato che l’obbligo della firma digitale è richiesto solo per i consorzi e le R.T.I., ma senza prevedere esplicitamente l’esclusione in caso di mancanza della firma. Tuttavia, nonostante l’assenza di una previsione esplicita di esclusione nel bando di gara, il TAR afferma che l’obbligo di firma digitale deve comunque essere considerato valido grazie alle norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Queste norme integrano automaticamente le disposizioni della gara, stabilendo che le stazioni appaltanti devono garantire la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti in conformità con i principi e le disposizioni del CAD.
Il TAR ha evidenziato che la registrazione sulla piattaforma Sintel non equivale all’uso di un servizio elettronico di recapito certificato (SERC), poiché non garantisce l’imputabilità soggettiva dell’offerta al legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Difetto di soccorso istruttorio
Il secondo motivo di ricorso riguardava il difetto di soccorso istruttorio. Il TAR ha ritenuto infondato anche questo motivo, sottolineando che la lex specialis di gara prevede un rinvio all’articolo 101 del Codice dei contratti. Tale articolo stabilisce che le omissioni o irregolarità nella documentazione possono essere sanate solo se non riguardano l’offerta tecnica o economica.
La norma non prevede quindi una regola speciale per il vizio di difetto di sottoscrizione, ma stabilisce limiti al soccorso istruttorio per documentazione incompleta o omessa estranea all’offerta. Se sussistono indizi a favore della riconducibilità della dichiarazione a un determinato offerente, è possibile sanare anche la mancata sottoscrizione, a condizione che l’atto non faccia parte dell’offerta.
In definitiva, il TAR ha respinto il ricorso dello studio legale, confermando la legittimità dell’esclusione dalla gara.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/e-valida-un-offerta-tecnica-priva-di-firma-digitale/
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