Slittano i contributi di primo e secondo trimestre 2024 delle imprese agricole alluvionate

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I datori di lavoro agricolo delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpite dall’alluvione di maggio 2023 possono versare la contribuzione previdenziale del primo e del secondo trimestre 2024 entro il 17 marzo 2025, anziché entro il 16 dicembre 2024. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 4156 di ieri, 9 dicembre 2024, a pochi giorni dalla scadenza prevista con il messaggio n. 3013 per il 16 dicembre.

Si ricorda che l’art. 2 del DL 63/2024 ha previsto l’applicazione dei benefici di cui all’art. 9 commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/88 ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana (cfr. allegato 1 al DL 61/2023) nella misura prevista dall’art. 01 comma 2 lett. b) del DL 2/2006. In altre parole, per le suddette imprese trova applicazione una riduzione dei contributi pari al 68%, ovverosia quella prevista per le zone agricole svantaggiate.

Quanto all’ambito applicativo della misura, si ricorda che le zone interessate sono quelle ricadenti in alcuni territori delle Province di:
– Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, per l’Emilia Romagna;
– Pesaro e Urbino, per le Marche;
– Firenze, per la Toscana.

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Il beneficio si applica per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le cui scadenze per gli OTI e OTD cadono il:
– 16 settembre 2024, per la contribuzione del primo trimestre;
– 16 dicembre 2024, secondo trimestre;
– 17 marzo 2025, terzo trimestre;
– 16 giugno 2025, quarto trimestre.

Tuttavia, tenuto conto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sta effettuando gli approfondimenti del quadro giuridico che consentiranno la corretta applicazione dell’agevolazione in argomento, la tariffazione relativa al primo trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste dal citato art. 2 e di conseguenza l’INPS aveva dato la possibilità ai datori di lavoro in questione di effettuare il pagamento della contribuzione dovuta per il primo trimestre 2024 già tariffata entro il 16 dicembre 2024, in luogo dell’originaria scadenza del 16 settembre 2024. Entro quest’ultima data i datori di lavoro avrebbero poi dovuto pagare la contribuzione ridotta del primo e del secondo trimestre 2024 (messaggio INPS n. 3013/2024).

Adesso, a pochi giorni dalla scadenza del 16 dicembre per il versamento del primo e del secondo trimestre 2024, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sta ancora definendo gli approfondimenti del quadro giuridico e pertanto anche la tariffazione relativa al secondo trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste dall’art. 2 del DL 63/2024.

Di conseguenza, al fine di evitare che i datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura in argomento versino il 16 dicembre un importo eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, con il messaggio in commento l’INPS sospende il termine di versamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del primo e del secondo trimestre 2024, permettendo la possibilità di pagare gli importi dovuti al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.

Sempre con il messaggio in commento viene evidenziato che la facoltà di effettuare il versamento fino al 17 marzo 2025 spetta ai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al DL 61/2023, ossia agli iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1, flussi UniEmens-PosAgri relativi al primo e al secondo trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che hanno prestato nel corso di tali trimestri la propria attività nei medesimi territori.

Sono esclusi dal perimetro di applicazione della sospensione i datori di lavoro con sede legale e operativa presso zone comprese nelle aree alluvionate di cui al DL 61/2023 che ricadano nei territori montani e svantaggiati.
Sotto il profilo operativo, i datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno un’apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

In caso di omesso versamento della contribuzione relativa al primo e al secondo trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 17 marzo 2025, verranno applicate le sanzioni civili di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della L. 388/2000.



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