Nella seduta di ieri il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, dopo il via libera della Camera il 3 dicembre scorso.
Gli artt. 28 ss. del Ddl., in particolare, sono dedicati alle start up innovative e agli incubatori certificati e prevedono molte novità di rilievo; sono stati respinti, invece, i diversi emendamenti proposti al fine di allargare le maglie della relativa disciplina, con l’intento di estenderne l’applicazione.
Innanzitutto, viene modificata la definizione di start up innovativa, aggiungendo ai requisiti che essa deve possedere – elencati all’art. 25 comma 2 del DL 179/2012 convertito – quelli di:
– essere una micro, piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea del 6 maggio 2003;
– non svolgere quale attività prevalente quella di agenzia e di consulenza (art. 28 comma 1 del Ddl.).
Un emendamento in sede di approvazione alla Camera ha fatto venir meno i requisiti inizialmente previsti nel testo originario del Ddl., ossia un capitale sociale di ammontare minimo pari a 20.000 euro e l’assunzione di almeno un dipendente entro il secondo anno dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, oltre all’“utilizzo” di almeno una privativa industriale tra quelle elencate all’art. 25 comma 2 lett. h) del DL 179/2012 (l’attuale testo legislativo richiede, invece, che tali privative siano solo direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività).
Sono previste, inoltre, modifiche con riguardo al tempo di permanenza delle start up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese. Attualmente, infatti, l’iscrizione nella suddetta sezione speciale può essere mantenuta fino a un massimo di 5 anni.
Il Ddl. concorrenza 2023 riduce tale periodo a 3 anni, ma prevede la possibilità di prorogarlo di ulteriori 2 anni laddove la start up innovativa possieda anche uno degli ulteriori requisiti elencati all’art. 28 comma 2 prima parte, recante l’integrazione dell’art. 25 del DL 179/2012 convertito con un nuovo comma 2-bis; vale a dire:
– incremento al 25 % della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
– stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A.;
– incremento dei ricavi derivati dalla gestione caratteristica dell’impresa o individuati nella voce A1) del Conto economico (art. 2425 c.c.) o dell’occupazione, superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
– costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
– ottenimento di almeno un brevetto.
Ulteriore novità consiste nel fatto che, al termine dei 5 anni di permanenza nella sezione speciale, l’iscrizione potrà essere prolungata per ulteriori periodi di due anni, fino a un massimo di quattro anni in totale, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
– aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo maggiore di un milione di euro, per ogni periodo di estensione;
– incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del Conto economico (art. 2425 c.c.) superiore al 100% annuo.
In considerazione delle modifiche proposte, il Ddl. prevede anche una disciplina transitoria per le start up innovative attualmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, stabilendo, in particolare, che esse potranno mantenere l’iscrizione oltre il terzo anno a condizione di conseguire uno dei requisiti previsti dall’art. 28 comma 2 prima parte del Ddl.:
– entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno, se si tratta di start up iscritte da più di 18 mesi;
– entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno, se si tratta di start up iscritte da meno di 18 mesi.
Come già avviene per le start up innovative dopo il quinto anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le start up innovative che perdano i requisiti per l’iscrizione a seguito dell’entrata in vigore della disciplina in considerazione potranno comunque iscriversi, in presenza dei relativi presupposti, nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle PMI innovative di cui all’art. 4 comma 3 del DL 3/2015 convertito.
Il Ddl. concorrenza 2023 punta, altresì, a modificare la definizione di “incubatore certificato”, definizione nella quale si intende aggiungere, alle attività di costituzione o incubazione di start up innovative, quelle di accelerazione e supporto delle medesime.
Si prevede, inoltre, che gli incubatori certificati che svolgano attività di supporto e accelerazione di start up siano iscritti in una sezione speciale del Registro delle imprese, diversa da quella in cui sono iscritte le start up innovative.
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