CNF. L’impugnazione del provvedimento di sospensione per mancato pagamento dei contributi a Cassa forense

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 Fonte https://www.consiglionazionaleforense.it/

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Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito delle precisazioni in merito all’impugnazione del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi a Cassa forense.

Termine per l’impugnazione. Con sentenza n. 266 del 20 giugno 2024 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che l’impugnazione del provvedimento del COA di sospensione a tempo indeterminato dell’iscritto per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti a Cassa forense, deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica, che è il termine generale previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi, stante la natura non disciplinare del provvedimento di sospensione, che rende appunto inapplicabile il minore termine di giorni trenta previsto per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari.

I fatti del procedimento

Nel caso sottoposto al Consiglio il ricorrente ha negato di essere a conoscenza della sua iscrizione all’Ordine e di essere tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a Cassa Forense, sostenendo di essere un dipendente della Pubblica Amministrazione dal 1997 e di essere stato nell’anno 2007 Dirigente del Ministero dell’Ambiente, funzione incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale. 

 Nonostante il ruolo ricoperto, nel 2023 il ricorrente ha ricevuto tre cartelle esattoriali per mancato versamento dei contributi previdenziali a Cassa forense e solo dopo aver contattato Cassa Forense ha appreso la sua iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati dal gennaio 2007 ed ha appreso del provvedimento di sospensione amministrativa emesso nei suoi confronti dal giugno 2014.

Conseguentemente il ricorrente ha presentato ricorso eccependo

  • di non avere mai presentato alcuna richiesta d’iscrizione al citato Consiglio dell’Ordine nonché
  • l’assoluta ed insanabile inesistenza e/o nullità della notifica del provvedimento di sospensione, avvenuta nell’ottobre 2014, atteso che in quella data non abitava affatto all’indirizzo della notifica.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Dalla documentazione in atti il Consiglio ha constatato che già a far data dal giugno 2014 il ricorrente ha avuto conoscenza sostanziale ed effettiva sia della sua iscrizione all’Albo degli Avvocati sia del provvedimento di sospensione amministrativa notificato nell’ottobre 2014.

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Infatti, come dichiarato dal ricorrente stesso nel ricorso, già nel giugno 2014 aveva espressamente comunicato al Consiglio dell’Ordine presso il quale risultava iscritto di non aver mai presentato alcuna richiesta d’iscrizione e che il provvedimento di sospensione è stato “notificato per compiuta giacenza”.

 Sul punto il Consiglio ha ritenuto che debba essere considerata valida la notifica del provvedimento di sospensione amministrativa a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi annuali, atto che naturalmente comprende in sé anche la conoscenza dell’iscrizione all’Albo.

Dalla validità della notifica del provvedimento di sospensione discende che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, ossia il termine generale previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi. Ciò in quanto l’atto di iscrizione nell’Albo degli Avvocati e l’atto di sospensione dalla professione per mancato pagamento di contributi della ricorrente sono atti amministrativi, sicché l’impugnazione di tali atti deve avvenire nel rispetto dei termini previsti per l’annullamento o la revoca degli atti amministrativi.

A questo proposito, il Consiglio ha precisato che, stante la natura non disciplinare del provvedimento di sospensione, non è applicabile il minore termine previsto di giorni trenta per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari.

Ne discende che, nel caso di specie, il ricorso avrebbe dovuto esser presentato nel termine di sessanta giorni dalla notifica avvenuta per compiuta giacenza in data 17 ottobre 2014.

Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.

 

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