Il bonus 4.0 perde appeal. Addio automatismo. Tax credit legato alle risorse

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Credito d’imposta Transizione 4.0 prorogato al 2025, ma subordinato alla comunicazione al ministero delle imprese e del made in Italy. Questo, in caso del riconoscimento del bonus, invierà l’elenco delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle entrate. È quanto emerge dagli emendamenti dei relatori alla manovra 2025 depositati in commissione bilancio alla Camera; le misure prevedono uno stanziamento di 2,2 miliardi di euro. Appare, dunque, definitivamente tramontata anche per l’agevolazione 4.0 l’epoca dell’incentivo automatico. Il passaggio si contraddistingue per una forte burocratizzazione nella fruizione dell’incentivo legato all’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Nei fatti, si punta ad adottare una procedura simile, anche se con modalità più semplificate, a quella prevista per il Piano Transizione 5.0. Andiamo con ordine.

Il credito 4.0 nel 2025

Per rispettare il limite di spesa posto a bilancio, gli emendamenti prevedono che ai fini del credito d’imposta 4.0 l’impresa debba trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta (teorico) maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.

Successivamente ai fini della fruizione del bonus, previsto sin dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il ministero trasmetterà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta effettivamente utilizzabile in compensazione (in base alle risorse disponibili). Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il Mimit ne darà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

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Gli investimenti 2025

Il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 verrà riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro (il predetto limite non opererà in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di bilancio 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

Soggetti beneficiari

Potranno beneficiare del tax credit 4.0:
1) le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito;
2) gli esercenti arti e professioni;

che rispettano le norme sulla sicurezza sul lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali.

Le differenze col 5.0

Come previsto nella riforma in arrivo del 4.0, le percentuali teoriche del credito d’imposta 5.0 concedibile (fino al 45% della spesa ammissibile) possono già subire una riduzione nel caso in cui le richieste regolarmente pervenute al Mimit in termini monetari siano superiore alle risorse disponibili.

La procedura imposta da via Veneto è simile a quella disegnata per il 4.0, ma più articolata. Per accedere al tax credit, la procedura (che ha appunto abbandonato il meccanismo dell’incentivo automatico) impone di raggiungere determinate soglie di risparmio energetico e di rispettare una rigorosa procedura che prevede l’invio di una serie di comunicazioni al dicastero (ex ante, ex post, integrative) riguardanti le varie fasi della realizzazione degli investimenti. A queste si aggiungono le perizie obbligatorie rilasciate da professionisti esperti e indipendenti (per attestare il raggiungimento degli obiettivi programmati di risparmio energetico), sia in fase di programmazione iniziale che in fase di completamento dell’investimento agevolabile.

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