La riforma del reddito d’impresa introduce importanti novità su contributi a fondo perduto, commesse, differenze su cambi e affrancamento delle riserve, con l’obiettivo di semplificare e uniformare le disposizioni fiscali e contabili.
Questa panoramica offre un’analisi dettagliata delle novità principali, stimolando un ulteriore approfondimento.
Ricordiamo che il decreto Legislativo pubblicato ieri è operativo già dal 2024!
Riforma del reddito di impresa: alcune premesse
Le intenzioni della Legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023, laddove prevede l’avvicinamento della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi al risultato d’esercizio, ha solo trovato parziale applicazione con il decreto legislativo in corso di emanazione, negli articoli da 9 a 20. Per esigenze di gettito solo alcune delle fattispecie che avrebbero comportato l’eliminazione delle variazioni fiscali da apportare nel quadro RF del modello Redditi hanno trovato applicazione.
In particolare il legislatore della Riforma, nell’ambito delle norme strutturali del reddito d’impresa ha modificato, integrato o soppresso disposizioni riferite alle seguenti tematiche;
- Contributi a fondo perduto erogati da soggetti pubblici;
- Commesse in corso di esecuzione su ordinazione;
- Utile e perdite su cambi da valutazione;
- Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta;
- Società di comodo.
- Cambio di principi contabili (da IAS a OIC e viceversa);
- Riallineamento a pagamento delle differenze da cambio di principi contabili
- Riporto perdite in caso di cambio di attività e di proprietà;
Rilevanti modifiche sono state poi apportate alle disposizioni riguardanti le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda e di partecipazione, liquidazione aziendale) non oggetto di commento in questa sede.
In questo primo contributo si fornisce una panoramica delle fattispecie elencate dal n. 1 al n. 5, rinviando ad altro contributo per le successive 3.
1 – Contributi a fondo perduto erogati da soggetti pubblici
L’articolo 9 del decreto legislativo192/2024 (pubblicato sula Gazzetta Ufficiale di ieri 16/12/2024), con il comma 1, lett. a) apporta una chirurgica modifica all’articolo 88, comma 3 del TUIR, che incide notevolmente sul criterio di tassazione dei contributi a fondo perduto erogati da soggetti pubblici.
Viene eliminato il passaggio normativo che consente, fermo restando la tassazione per cassa, di ripartire fiscalmente dette somme o beni in natura erogati da un soggetto pubblico a fondo perduto n un massimo di 5 anni. L’obiettivo viene raggiunto tramite la soppressione del seguente passaggio «o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.».
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (dunque dal 1° gennaio 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il primo effetto della modifica è quello di consentire all’erario di recuperare gettito anticipando la tassazione di detti componenti positivi di reddito, posto che fino ai contributi incassati nell’esercizio 2023 per questi era (e resta) possibile splittarli in 5 anni con opzione da manifestare in dichiarazione dei redditi in modo irrevocabile.
A decorrere dal 2024 questa possibilità viene meno, ma resta ferma la tassazione con il criterio di cassa.
TUIR – articolo 88 comma 3 |
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Occorre sottolineare che i contributi erogati da soggetti pubblici interessati alla modifica sono quelli destinati a sostenere il p
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