Assirevi ha pubblicato il documento di ricerca n. 259 dove vengono fornite indicazioni utili con riferimento all’obbligo di segnalazione di situazioni di crisi e insolvenza, esteso anche al revisore legale a seguito delle modifiche che il DLgs. 136/2024 ha apportato all’art. 25-octies del Codice della crisi (“CCII”).
Nelle premesse si evidenzia come la stessa norma preveda che la segnalazione del revisore legale debba essere effettuata nell’esercizio delle funzioni che gli sono proprie alla luce del framework normativo di riferimento allo stesso applicabile. In tale ambito si ricorda che il principio di revisione ISA Italia 570 già richieda al revisore legale di svolgere specifiche attività con riguardo al requisito della continuità aziendale. In base allo standard, infatti, è posta “attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento”.
Assirevi sottolinea che, nonostante la nozione di continuità aziendale contenuta nel principio di revisione sia perfettamente coincidente con quella di “crisi” contenuta nel CCII, gli elementi conosciuti nel corso dello svolgimento delle procedure svolte possano “utilmente concorrere a fondare le determinazioni in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti della segnalazione”. In particolare, l’ISA Italia 570 fornisce un elenco dettagliato, anche se non esaustivo, degli indicatori di fatti e circostanze di cui il professionista possa venire a conoscenza nell’ambito del proprio incarico e che possono implicare l’esistenza di incertezze sul going concern.
Circa le tempistiche di svolgimento delle attività di revisione, si evidenzia come il revisore legale tragga le proprie conclusioni sulla continuità aziendale ai fini dell’emissione del proprio giudizio soltanto al termine dell’intero processo di revisione. Qualora, invece, si trattasse di valutare se procedere con la segnalazione nel corso dell’esercizio, il professionista dovrà tenere conto degli elementi “concretamente rinvenibili in quel momento e della natura delle funzioni che gli sono attribuite in quello specifico contesto”.
Indicazioni sull’esistenza dei segnali di cui all’art. 3 comma 4 del CCII potrebbero emergere nel corso delle verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale, svolte in base alle previsioni contenute nel principio di revisione Italia 250B. A tal proposito l’Associazione precisa come lo standard non preveda lo svolgimento di procedure di analisi in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società revisionata o alle prospettive future della stessa. In concomitanza con le verifiche periodiche, il revisore legale, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalla società, potrà riscontrare l’esistenza dei suddetti segnali, vale a dire:
– l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
– l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
– l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
– l’esistenza di esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici qualificati.
Nel caso in cui da tali attività siano emersi segnali di cui all’art. 3 comma 4 CCII, il revisore legale dovrà confrontarsi con gli amministratori al fine di acquisire elementi probativi in merito:
– all’avvenuta risoluzione o al superamento, in senso positivo, di detti segnali;
– all’esistenza di specifici fatti e circostanze che facciano ritenere non dovuta la segnalazione ex art. 25-octies CCII, pur in presenza di detti indicatori.
In merito alla tempestività della segnalazione, si ricorda come il Codice della crisi disponga che la segnalazione sia da ritenersi comunque tempestiva qualora intervenga nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle situazioni di crisi o insolvenza da parte del revisore.
Anche a questo riguardo si ribadisce come la conoscenza dello stato di crisi o di insolvenza ai fini dell’obbligo di segnalazione da parte del revisore debba in ogni caso intervenire nell’ambito delle specifiche funzioni a quest’ultimo attribuite dall’attuale framework normativo di riferimento. Per essere indipendente, peraltro, il revisore legale si trova a compiere le proprie verifiche e ad acquisire la documentazione utile successivamente al momento in cui gli atti gestori sono stati adottati. Non essendo, infatti, un organo sociale e non partecipando alle scelte aziendali, il revisore “può acquisire informazioni rilevanti solo quando ne viene successivamente a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle proprie verifiche volte alla revisione legale del bilancio, sulla base dei principi di revisione applicabili”.
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