Aosta, cioccolatini, fiori e messaggi alla maestra di danza delle figlie. Per il Tar non è stalking: «Voleva solo corteggiarla»

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di
Simona Lorenzetti

Annullato l’ammonimento del questore: «I comportamenti, pur creando imbarazzo o fastidio, sono innocui e inoffensivi». Alla donna aveva scritto anche l’ex di lui: «Tranquilla, non farebbe mai male a una donna»

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Piccoli regali, inviti a mangiare un gelato e brevi messaggi sdolcinati dai quali era palese che avesse un debole per lei. Nulla più di un corteggiamento. Magari «sgradito», ma certamente non «minaccioso o persecutorio». Così il Tar della Valle d’Aosta ha annullato l’ammonimento che il questore aveva emesso lo scorso marzo nei confronti di un uomo che per mesi «ha tentato approcci di natura sentimentale» nei confronti dell’insegnante di danza delle figlie. Nella sentenza, firmata dal presidente Giuseppina Adamo, si evidenzia che le attenzioni che l’uomo riservava alla docente erano «innocue e inoffensive», lontane dai gesti violenti e persecutori capaci di generare nella destinataria lo «stato di ansia o di timore per la propria incolumità tale da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita come richiesto dall’articolo 612-bis (atti persecutori, ndr) del Codice penale». 

L’ammonimento del questore è uno strumento di tutela per le vittime e mira ad arrestare preventivamente comportamenti che potenzialmente potrebbero sfociare in stalking o maltrattamenti. Nel caso in esame era stato disposto su richiesta della docente: nel provvedimento si invitava il «corteggiatore» anche a intraprendere in psichiatria a un «percorso di recupero e stabilizzazione delle devianze riconducibili alle condotte persecutorie».

Dagli atti è emerso che nell’ottobre 2022 l’uomo – difeso dagli avvocati Giovanni Borney e Valeria Casali – avrebbe iniziato a fare la corte all’insegnante con «messaggi, lettere e regali» – come cioccolato, articoli di bigiotteria, profumi e fiori – «incurante che lei avesse espresso, dapprima in maniera delicata ed implicita e poi in modo esplicito e diretto, l’assoluta mancanza di interesse al riguardo». Dopo essere stato bloccato sulle piattaforme di messaggistica Messenger e Whatsapp, l’uomo «avrebbe ostinatamente tentato di convincere conoscenti comuni ad intercedere» perché la maestra «accettasse di incontrarlo». 




















































Secondo i giudici, i comportamenti dell’uomo «pur avendo potuto creare imbarazzo o fastidio nella controinteressata, valutati nello specifico contesto, vanno ritenuti innocui e inoffensivi. Essendosi trattato di contatti diluiti nel tempo, estrinsecatisi con sporadici piccoli regali e contatti “a distanza”, attraverso messaggi dal contenuto sempre misurato e mai minaccioso o volgare, mentre risulta che l’uomo non ha mai atteso la controinteressata sotto casa, avendola incontrata solo in luoghi pubblici casualmente (come in yogurteria), per ragioni legate alle figlie (corsi di studio e ballo)». 

Non solo, a conferma della correttezza del corteggiatore «e delle sue intenzioni tutt’altro che persecutorie» il Tar ha rilevato che la stessa ex moglie, al fine di tranquillizzare la signora, ha inoltrato a quest’ultima un messaggio in difesa dell’ex marito: «Buongiorno, mi permetto di scriverti perché sto male nel vedere il mio ex marito così, perché conosco quell’uomo da vent’anni e so l’uomo, il compagno è il padre che è … Estremamente buono ed estremamente rispettoso verso le donne. E mi sembra davvero assurdo e ingiusto che oggi perché ha corteggiato una donna con fiori, regali e lettere debba essere condannato e trattato come l’ultimo uomo…mi sento male al solo pensiero…E credimi ti parlo da ex (come ben saprai), è l’uomo che neanche con un dito sfiorerebbe una donna …Scusami e buona giornata».

Da qui il ricorso al Tar dello spasimante, in cui spiegava che i suoi erano «gesti di mera galanteria, sperando di poterla conquistare». I giudici lo hanno accolto, sottolineando che «deve escludersi» un quadro indiziario «idoneo a giustificare l’ammonimento» e il provvedimento è stato annullato.


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18 dicembre 2024 ( modifica il 18 dicembre 2024 | 15:23)

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