I revisori legali devono mantenersi costantemente informati riguardo alle tematiche contabili. Pertanto, soprattutto per quanto riguarda l’informativa da fornire nelle note al bilancio, il revisore solitamente impiega elenchi di controllo aggiornati annualmente che riassumono le disposizioni normative del quadro di riferimento, sia in termini di principi applicati che di informazioni fornite.
Come pure negli scorsi anni, Assirevi propone le liste di controllo complete ed aggiornate alla data di riferimento della singola lista di controllo, che possono essere utilizzate dai soggetti incaricati della revisione, per fornire un utile strumento di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.
Le liste di controllo sono presentate in formato word non modificabile con caselle a cui è possibile apporre la spunta e sono scaricabili per garantirne la fruizione. Le liste finora pubblicate sono quelle relative a:
- le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS, così come omologati dall’Unione Europea;
- le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili IFRS, così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE) – Informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o di altre autorità;
- i principi di redazione del bilancio d’esercizio – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi c.c.;
- i principi di redazione del bilancio consolidato – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Di prossima pubblicazione, le seguenti liste di controllo per settori specifici:
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE) – Banche;
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE) – Intermediari finanziari;
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE) – Società di Gestione del Risparmio;
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE) – Società di Intermediazione Mobiliare;
- le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci secondo i principi contabili nazionali – Società di Assicurazione;
- le informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE) – Società di Assicurazione (Bilanci consolidati e altri casi previsti dalle norme);
- i principi di redazione del bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi c.c., del D.Lgs. 117/2017, DM 5/3/2022 e successive modifiche.
Le liste di controllo pubblicate sono state predisposte esclusivamente a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad Assirevi, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, dopo essere state opportunamente adattate alle specifiche circostanze del caso, nello svolgimento dell’attività di revisione.
Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell’analisi della conformità dell’informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.
La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell’ambito della revisione dipendono, infatti, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede ad elaborarle adattandole opportunamente alle particolarità dell’incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell’attività dell’impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.
In concreto quindi le check-list utilizzate nell’ambito della revisione potranno differire anche significativamente dalle liste di controllo pubblicate sul sito Assirevi.
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