Dal 2025 il taglio al cuneo fiscale si baserà su un bonus o un’ulteriore detrazione

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Il Ddl. di bilancio 2025, approvato ieri in serata dalla Camera dopo il voto di fiducia, interviene in materia di determinazione dell’IRPEF prevedendo la messa a regime della riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote che, pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, sono confermate nelle seguenti misure:
23% se il reddito è fino a 28.000 euro;
35% se il reddito è superiore a 28.000 e fino a 50.000 euro;
43% se il reddito è oltre 50.000 euro.

Inoltre, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, sono confermati e messi a regime anche l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta ex art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR e la modifica al “trattamento integrativo della retribuzione”. In quest’ultimo caso, modificando l’art. 1 comma 1 primo periodo del DL 3/2020, si prevede che le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo della retribuzione, per i suddetti lavoratori, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (rapportato al periodo di lavoro nell’anno).

Tali misure, si ricorda, erano già previste per il solo periodo d’imposta 2024 dal DLgs. 216/2023, ma il Ddl. di bilancio 2025 le conferma e le mette a regime anche per gli anni successivi.

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La novità principale riguarda però il taglio al cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, che dal 2025 assumerà una nuova forma. Non sarà più contributivo, con il taglio della quota IVS del 6/7% che terminerà quindi quest’anno, ma si baserà sul riconoscimento:
– di un bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
– di un’ulteriore detrazione d’imposta per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus e l’ulteriore detrazione si applicheranno ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati al comma 2 lett. a). Le due agevolazioni non riguardano quindi i titolari di redditi di pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio i co.co.co.).

Ai fini della misura e dell’accesso a una o all’altra agevolazione è necessario fare riferimento al reddito di lavoro dipendente e al reddito complessivo.
In particolare, il bonus è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e si determina applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale del:
7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore e, di conseguenza, per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, non sarà assoggettato a contribuzione INPS.

Se, invece, il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, il lavoratore dipendente può accedere all’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. Quest’ultima spetta per un importo pari:
– a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
– al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

L’importo dell’ulteriore detrazione è quindi fisso quando il reddito complessivo non supera 32.000 euro, mentre se il reddito complessivo è superiore l’importo dell’ulteriore detrazione si riduce progressivamente fino al suo azzeramento al raggiungimento del limite di 40.000 euro di reddito complessivo (meccanismo simile alle detrazioni di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR).

È il sostituto d’imposta che riconoscerà il bonus o l’ulteriore detrazione in via automatica, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni (non sarà quindi necessaria la richiesta del lavoratore), verificando poi in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede il bonus o l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, i sostituti d’imposta dovranno recuperare il relativo importo, rateizzandolo in 10 rate se superiore a 60 euro (a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).

In ultimo, la norma stabilisce che i sostituti d’imposta potranno compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97 (saranno necessari appositi codici tributo).

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