Agenzia delle Entrate. Contribuenti Iva alla cassa per l’acconto relativo al 2024

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


L’anticipo dell’imposta sul valore aggiunto dovrà essere versato entro il giorno 27 di questo mese. Sono tre i criteri per determinare l’importo da pagare: “storico”, “previsionale” o delle “operazioni effettuate fino al 20 dicembre”.

Calculator with pen on financial data.

Francofonte, 22 dicembre 2024. Gli appuntamenti con il Fisco non finiscono mai. E il mese di dicembre ne è la dimostrazione. Dopo l’acconto delle imposte sui redditi e dei contributi per l’anno 2024, che dovevano essere versati entro il 2 dicembre 2024 e il saldo Imu per il 2024, in scadenza lunedì 16 dicembre 2024, sono chiamati alla cassa i contribuenti Iva. Il 27 dicembre 2024, infatti, scade il termine per versare l’acconto Iva per il 2024. Sono tre i criteri per determinare l’importo da pagare: “storico”, “previsionale” o delle “operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2024”. L’importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre (mensili), del quarto trimestre (trimestrali speciali) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali). Il versamento non è dovuto se di importo inferiore a 103,29 euro.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

  “storico” Æ 88% del versamento relativo all’ultimo periodo dell’anno precedente (acconto più saldo)
  Il calcolo “previsionale” Æ 88% dell’importo che si presume di versare per l’ultimo periodo dell’anno in corso
  “operazioni effettuate” Æ 100% dell’imposta dovuta per le operazioni effettuate dal primo dicembre al 20 dicembre dell’anno in corso, se mensile, o dal primo ottobre al 20 dicembre, se trimestrale

Casi particolari. In caso di passaggio nel 2024 a un “diverso” regime di liquidazione periodica rispetto al 2023, da trimestrale 2023 a mensile 2024, o da mensile 2023 a trimestrale 2024, si devono osservare i seguenti criteri di determinazione dell’acconto:

Da trimestrale 2023 a mensile 2024 Si confronta il “dato previsionale” del 2024 con il “dato storico”, costituito da 1/3 del saldo a debito della dichiarazione Iva relativa al 2023 (trimestrali “speciali”, quali autotrasportatori per conto terzi e benzinai): 1/3 dell’Iva versata per il quarto trimestre 2023)
Da mensile 2023 a trimestrale 2024 Si confronta il “dato previsionale” 2024 con il “dato storico” rappresentato: dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre – novembre – dicembre 2023 al netto dell’eventuale eccedenza detraibile che risulta dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023
2023 2024 Base di riferimento per l’acconto 2024
Trimestrale Mensile 1/3 dell’imposta dovuta nella dichiarazione Iva 2024, per l’anno 2023
Mensile Trimestrale Saldo a debito delle liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, più l’acconto per il 2023

L’eventuale adeguamento ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per l’anno 2023, è irrilevante ai fini dell’acconto Iva.

Regimi agevolati

Uscita dal regime forfetario o dai minimi Non deve versare l’acconto Iva 2024 il contribuente che: nel 2023 adottava il regime forfetario o dei contribuenti minimi; ha adottato il regime Iva ordinario “Iva da Iva” dal 2024 (nel 2023 era esonerato dalle liquidazioni periodiche)
Contribuente forfetario o in regime dei minimi I contribuenti in regime agevolato sono esclusi dall’obbligo dell’acconto Iva, a prescindere che abbiano iniziato l’attività nel 2024 o prima

Metodo previsionale. In alternativa al criterio storico, che prevede il pagamento dell’88% del versamento relativo all’ultimo periodo dell’anno precedente (acconto più saldo), si può adottare il “metodo previsionale”, in base ad una stima delle operazioni effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento, applicando la misura dell’88% all’importo che si presume di versare per l’ultimo periodo dell’anno in corso. In questo caso, si può versare, a titolo di acconto Iva per il 2024, un importo inferiore a quello versato per l’anno 2023, calcolando l’acconto dell’88% sul minore importo che risulta:

– per il mese di dicembre 2024 (mensili) o per il quarto trimestre 2024 (trimestrali “speciali”);

– per la dichiarazione Iva relativa al 2024 (trimestrali “per opzione”).

Chi è escluso dall’acconto Iva. Non devono versare l’acconto i contribuenti Iva, imprese o professionisti, che si trovano nelle seguenti condizioni:

Saldo Iva 2023 a credito – la base di riferimento (differenziata a seconda della periodicità e della tipologia di contribuente, come visto in precedenza) è a credito
Inizio attività hanno iniziato l’attività nel corso del 2024 (manca la base del calcolo)
Cessazione attività hanno cessato (o cesseranno) l’attività: – se contribuenti mensili, entro il 30 novembre 2024 – se contribuenti trimestrali, entro il 30 settembre 2024
Contribuenti minimi o forfetari – che nel 2023 hanno adottato il regime dei minimi o il regime forfetario – o che dal 2024 sono usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario
Imprese agricole Imprese agricole in regime di “esonero”nel 2023 o nel 2024
Intrattenimento Imprese che esercitano attività di intrattenimento nel 2023 o 2024
Regime forfettario, legge 398/1991 Associazioni (o società sportive dilettantistiche) che hanno applicato il regime forfetario di cui alla legge398/1991, nel 2023 o nel 2024
Operazioni esenti o non imponibili Soggetti che nel 2023 o nel 2024 hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibiliagli effetti dell’Iva

Quando e come si versa l’acconto Iva. Il pagamento dell’acconto Iva per il 2024 deve essere effettuato, se di importo pari o superiore a 103,29 euro:

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

  • entro il 27 dicembre 2024;
  • con il modello F24 telematico;
  • con il codice tributo 6013, per i contribuenti mensili, indicando quale periodo di riferimento il 2024;
  • con il codice tributo 6035, per contribuenti trimestrali (senza interessi dell’1 per cento), indicando quale periodo di riferimento il 2024.

L’acconto Iva non può essere pagato a rate, ma può essere compensato con gli eventuali crediti tributari e/o contributivi disponibili. In caso di errata compensazione, ad esempio, per superamento dei crediti disponibili, il sistema del Fisco “scarta” la compensazione eseguita.

Perdono in pista, in caso di omesso o tardivo pagamento. iIn caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva si può fruire del ravvedimento spontaneo. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di tributi, i contribuenti dispongono di diversi tipi di perdono che possono ridurre la sanzione del 25%, applicabile alle violazioni commesse a partire dal primo settembre 2024, che, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, si riduce ulteriormente al 12,50%. Si tratta dei ravvedimenti: “sprint”, “breve”, “entro 90 giorni”, “lungo o annuale” e “ultrannuale”. Oltre alle somme dovute e alle mini-sanzioni, sono dovuti gli interessi legali, che, per l’anno 2024, sono dovuti nella misura del 2,5% annuo. Ad esempio, in caso di pagamento delle sole imposte, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento “sprint” per le sanzioni e gli interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del versamento, pagando la mini – sanzione dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo non superiore a 15 giorni (un decimo di 0,833%).

Rischio penale. A norma dell’articolo 10-ter del decreto legislativo 74/2000, come riformato dal decreto legislativo 87/2024, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni a chiunque, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione del modello Iva (in precedenza, il termine coincideva con quello del versamento dell’acconto in scadenza il 27 dicembre, con differimento, dunque, del momento in cui si consuma il reato, di un anno e 4 giorni):

  • omette il versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale;
  • se di ammontare superiore a 250mila euro per ciascun periodo d’imposta;

con reato che permette il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (articolo 12-bis, decreto legislativo 74/2000).

Mimma CocciufaTonino MorinaEsperti fiscali del Sole 24 – Ore



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *