Sui costi occulti nell’ammortamento alla francese e sull’erronea indicazione del divisore EURIBOR.

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La Corte territoriale anconetana non reputa meritevole di accoglimento il motivo attinente all’eccezione di erronea indicazione del divisore del tasso Euribor (360 e non 365) utilizzato per l’applicazione del tasso di interesse. La distinzione della base, 360 o 365, è squisitamente di natura matematica e dipende dal fatto che sia preso in considerazione il numero dei giorni dell’anno commerciale o solare e, ai fini che qui interessano, va considerato che l’Euribor base 365 è mediamente più elevato dello 0,05% rispetto all’Euribor base 360 e rappresenta un maggior costo per il cliente, per cui dal punto di vista del mutuatario la scelta economicamente più vantaggiosa ricade sul tasso Euribor base 360, dovendo corrispondere interessi passivi in misura minore, a svantaggio della banca che ha erogato il finanziamento e, parallelamente, il soggetto finanziatore riceverà interessi in misura superiore e trarrà maggior vantaggio dal parametrare il finanziamento all’Euribor 365.

Ebbene, nel caso di specie l’appellante si duole dell’erronea indicazione del divisore del tasso Euribor nella base 360, che tra le due alternative rappresenta il divisore per sé più favorevole, con la conseguenza che si appalesa del tutto infondata l’affermazione per cui i frutti civili avrebbero dovuto essere calcolati «sulla base dell’anno civile e considerando il divisore di 365 giorni … e non il divisore fisso di 360 giorni. (c.d. anno commerciale), come riportato nel contratto di mutuo».

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Del pari immeritevole di accoglimento è l’ulteriore motivo di gravame relativo all’asserita nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza delle condizioni contrattuali e, in particolare, del tasso d’interesse, in quanto la banca avrebbe omesso di indicare che l’ammortamento sarebbe avvenuto non con il regime della capitalizzazione semplice, ma non con quello della capitalizzazione composta, in contrasto con l’art. 1283 c.c., in quanto introdurrebbe un occulto fenomeno anatocistico, ritenendo la Corte marchigiana di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale maggioritario[1], che considera il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non passibile di indeterminatezza del tasso d’interesse e compatibile con la disposizione prevista dall’art. 1283 c.c. in tema di divieto di anatocismo, in quanto strutturato con la previsione che il debitore rientri dalla propria esposizione debitoria mediante la corresponsione periodica di una rata costante (a differenza del piano di ammortamento c.d. alla italiana, che invece è a rata variabile), comprensiva di quota capitale, la cui incidenza rispetto al totale della singola rata aumenta nel tempo, più quota di interessi che, al contrario, si riduce a seguito del rimborso del capitale: «Per rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, comma 2, c.c., è sufficiente, per il caso sia adottato il meccanismo dell’ammortamento alla francese, che venga richiamato il calcolo “a scalare” degli interessi»[2].

La tipologia di rimborso dei contratti di finanziamento in esame prevede, quindi, una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata ad importo costante formata da una duplice componente:

  • una quota di interessi via via decrescente;
  • un’altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente.

Ebbene, all’inizio del periodo di rimborso l’importo della rata sarà costituita maggiormente dalla quota interessi mentre sarà ridotta la quota capitale e, con il trascorrere del piano, si avrà una decrescita della prima quota a sfavore della seconda: pertanto, la rata finale pertanto sarà costituita per lo più dal capitale residuo, mentre la quota di interessi risulterà irrisoria.

Dall’omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, né, tantomeno, si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria, poiché il cliente al quale viene consegnato il piano di ammortamento in allegato al contratto di mutuo potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l’obbligazione restitutoria, costituendo il piano di ammortamento -e la relativa strutturazione- la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.

Difatti, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, ossia il debito non ancora restituito, pertanto, essi non potranno produrre altri interessi poiché resteranno separati dalla sorte capitale che sola, per sua natura, sarà produttiva di interessi.

La più recente giurisprudenza di merito ha chiarito che «la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell’interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo); la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo; il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata; il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti»[3].

Ed ancora, «la previsione di un piano di rimborso con rata fissa (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell’art. 1283 c.c. poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso. In altre parole, il sistema di calcolo nell’ammortamento a rata fissa non genera un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi “scaduti” che producono ulteriori interessi»[4].

Sull’argomento, va, infine, segnalato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia in materia di indeterminatezza dell’oggetto[5], ha enunciato i seguenti principi di diritto: «deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale”; “deve … darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».

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In sintesi:

  • nel metodo dell’ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
  • in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
  • gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
  • la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all’applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell’interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
  • l’applicazione, rispetto al diverso metodo dell’ammortamento all’italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
  • il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all’art. 1194 c.c.;
  • a difettare è quindi il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.

A fronte di tali considerazioni, non può accedersi alla richiesta di parte appellante di sostituzione dei tassi legittimamente applicati dalla banca con il tasso BOT ex art. 117, comma 7, TUB, limitandosi in sostanza essa ad affermare che i frutti civili maturati in applicazione di un piano di ammortamento alla francese siano più alti rispetto a quelli che sarebbero maturati con un diverso piano di ammortamento, circostanza di fatto questa non riconducibile a un fenomeno anatocistico, ma al diverso criterio di formazione della rata, e controbilanciata dall’interesse per il mutuatario di fruire di una rata costante e di importo più basso rispetto a quella che sarebbe dovuta in forza di un diverso tipo di ammortamento.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 30 marzo 2022; Trib. Frosinone, 30 marzo 2021; Trib. Roma, 8 febbraio 2021; Trib. Padova, 7 settembre 2021; ABF, Collegio di Bari, n. 12533/2020.

[2] Cfr. ABF, Collegio di Milano, 11 maggio 2022, n. 7442.

[3] Cfr. App. Roma, 30.01.2020 n. 731.

[4] Così, App. Venezia, 19.02.2021.

[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 29.05.2024, n. 15130.

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