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A chi spettano le detrazioni per spese sostenute per
lavori di ristrutturazione edilizia se
successivamente si concede l’immobile in usufrutto? Vengono
trasferite al soggetto che gode dell’immobile oppure restano al
nudo proprietario?
Bonus casa: detrazioni al nudo proprietario o
all’usufruttuario?
A rispondere a un interessante quesito sulla spettanza delle
detrazioni “Bonus Casa” di cui all’art. 16-bis del
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) è l’Agenzia delle Entrate tramite Fisco
Oggi.
Ricordiamo che l’agevolazione consiste in una detrazione
IRPEF del 36%, con un limite massimo di spesa di
48mila euro, utilizzabile in dieci rate annuali di
uguale importo.
Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno
2012 e il 30 giugno 2013, come disposto con D.L. n. 83/2012, la
percentuale di detrazione è stata portala al 50% su un massimale di
spesa di 96mila euro, aumenti prorogati più volte negli anni, fino
alla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che ne ha fissato
il termine al 31 dicembre 2024.
Dal 1° gennaio 2025, salvo novità dell’ultimo minuto, la
detrazione si dovrebbe “sdoppiare” secondo questi criteri:
- aliquota al 50% per gli interventi edilizi sulle
abitazioni principali del contribuente con limite
di spesa ammessa di 96mila euro; - aliquota al 36% per gli interventi su tutte le altre abitazioni
del contribuente, con un massimale di spesa di 48mila euro.
Gli interventi agevolabili
Si confermano invece gli interventi
agevolabili, come elencati all’art. 16-bis, comma 1 del
TUIR:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile; - b) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; - c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché
non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del
presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione; - d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; - e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per
le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104; - f) interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi; - g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico; - h) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti
rinnovabili di energia. - i) interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione; - l) interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
Tra le spese ammesse rientrano anche quelle di progettazione e
per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere
edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia.
I beneficiari delle detrazioni
Le detrazioni sulle spese sostenute per interventi di
ristrutturazione possono essere richieste da tutti i
contribuenti assoggettati all’IRPEF, purché possiedano o
detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto
degli interventi e ne sostengano le relative spese.
Le agevolazioni spettano quindi a:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento, quale usufrutto,
uso, abitazione o superficie; - inquilini o comodatari;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano
fra i beni strumentali o i beni merce; - soggetti che producono redditi in forma associata (società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per
gli imprenditori individuali; - familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è
equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo
grado e gli affini entro il secondo grado; - conviventi di fatto;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge; - il promissario acquirente.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Tornando al quesito presentato dal contribuente, spiega il
Fisco che quando si costituisce il diritto di
usufrutto su un immobile, sia a titolo oneroso che
gratuito, le quote di detrazione ancora da usufruire non si
trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario
che ha sostenuto le spese.
Il trasferimento delle detrazioni ai, sensi del comma 8
dell’art. 16-bis del TUIR, avviene soltanto in caso di
vendita dell’immobile o di donazione.
Ne deriva che se l’immobile viene venduto e contestualmente si
costituisce un diritto di usufrutto, le quote di detrazione di cui
non ha usufruito il venditore verranno trasferite al nuovo nudo
proprietario in quanto è a lui che si trasferisce la titolarità
dell’immobile.
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