In questo articolo, facciamo il punto della situazione, con normativa, circolari e quant’altro, sia sull’AdI e sia sul SFL, con gli aggiornamenti al 31 ottobre 2024.
ASSEGNO di INCLUSIONE
L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a:
• nuclei con minorenni
• nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM n. 159/2013)
• nuclei con persone anziane con almeno 60 anni
• nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione
La misura è in vigore dal 1° gennaio 2024.
Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione (ADI) viene erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica, la Carta di inclusione (Carta ADI) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.
Su richiesta l’Adi può essere erogato su più carte individuali suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI con cui si determina l’ammontare del beneficio (genitori, persone con almeno sessanta anni di età o con disabilità o in condizioni di svantaggio, componente familiare che esercita le azioni di cura).
Nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza ADI (il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 in base alle condizioni dei componenti e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza).
Nel caso la Carta ADI venga attribuita ai singoli maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriali o sono compresi nella scala di equivalenza ADI, il limite mensile di prelievo di contanti è di massimo 100 euro per ciascuna Carta ADI individuale.
MODALITA’ di UTILIZZO della CARTA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, il Decreto 27 dicembre 2023 con le modalità di utilizzo della carta di inclusione.
Al fine di favorire la piu’ ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, attraverso la Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei seguenti beni e servizi:
a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;
c) giochi pirotecnici;
d) prodotti alcolici.
e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
f) armi;
g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
h) servizi finanziari e creditizi;
i) servizi di trasferimento di denaro;
j) servizi assicurativi;
k) articoli di gioielleria;
i) articoli di pellicceria;
m) acquisti presso gallerie d’arte e affini;
n) acquisti in club privati.
I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione è stato contratto un mutuo, possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a favore dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
Come previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto legge n. 48 del 2023, nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di massimo 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.
Nel caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna Carta Adi individuale.
LA NORMATIVA
LE CIRCOLARI dell’INPS
L’ASSISTENZA da parte del MINISTERO del LAVORO
LE FAQ
SUPPORTO per la FORMAZIONE e il LAVORO
I REQUISITI
Requisito di cittadinanza, residenza e soggiorno
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:
- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.L.vo n. 251/2007;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.
Requisiti soggettivi
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e ss del c.p.p. (cd. “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Requisiti economici
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013);
- Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM n. 159 del 2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.
Requisiti patrimoniali
- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
Ulteriori condizioni
Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 604 del 1966.
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