Nell’ambito delle immissioni in ruolo da GM le precedenze non operano nella scelta della provincia bensì della sede. Condizioni per docenti con disabilità personale.
Immissioni in ruolo 24/25
Per il solo a.s. 2024/25, come scritto più volte:
- le immissioni in ruolo possono concludersi entro il 31 dicembre 2024, attingendo da GM pubblicate dopo il 31/08 ed entro il 10/12, secondo quanto stabilito dal DL n. 71/2024;
- le assunzioni di cui sopra riguardano le GM dei concorsi scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria PNRR 2023.
Procedura informatizzata
Le immissioni in ruolo suddette, come quelle svoltesi entro il 31/08/2024, sono effettuate tramite procedura informatizzata che prevede due fasi. In ciascuna di esse gli interessati presentano due distinte domande:
- FASE 1: gli aspiranti convocati presentano istanza per la scelta di province/classe di concorso/tipologia di posto, indicate in ordine preferenziale. In tale fase, il numero di aspiranti chiamati a presentare domanda è superiore al numero di posti da assegnare, in modo da sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga, scorrendo le graduatorie di interesse. Conseguentemente, chi è convocato in tale fase non è certo che sia individuato per il ruolo;
- FASE 2: gli aspiranti, individuati a seguito della presentazione della prima domanda, presentano una nuova istanza per esprimere, nell’ordine desiderato, le sedi in cui essere assegnati.
Priorità nella scelta della sede
Così leggiamo nelle istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2024/25:
- A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 21, articolo 33, comma 6, e articolo 33, commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.
- A.6. L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’articolo 21, dall’articolo 33, comma 6, e dall’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Dunque:
- per le assunzioni dalle GM concorsuali, il sistema delle precedenze opera nella seconda fase, ossia nella scelta della sede;
- è indicato un ordine preciso di individuazione degli aspiranti con precedenza (che riportiamo di seguito);
- la precedenza è riconosciuta alle condizioni indicate nel CCNI sulla mobilità (per le assunzioni in parola vige ancora il CCNI 22/25, che sta per essere riscritto per il triennio 25/28).
Ordine precedenze
Questo l’ordine di assegnazione della sede ai docenti beneficiari delle suddette precedenze:
- docenti di cui all’art. 21 della legge 104/92: aspiranti con disabilità personale e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950;
- docenti di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92: aspiranti con disabilità personale grave;
- docenti di cui all’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92: aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave, ossia figlio, tutela legale, fratello/sorella – nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili – coniuge, genitore. Ricordiamo che il D.lgs. 105/2022 ha abolito la figura del referente unico, per cui più figli possono assistere lo stesso genitore, così come più fratelli/sorelle possono assistere lo stesso fratello/sorella.
Condizioni
In vista del quesito, cui risponderemo di seguito, ricordiamo le condizioni per fruire della precedenza, ai sensi del CCNI succitato, in caso di docente beneficiario dell’art. 21 della legge 104/92:
- il personale disabile, di cui all’art. 21 e all’art. 33/6 della legge 104/92, fruisce della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza …
Dunque, tenuto che le precedenze sono riconosciute alle condizioni sopra riportate e che i neo immessi in ruolo sono assegnati alla provincia di titolarità senza precedenza, per cui la stessa non può operare – come per la mobilità – per “arrivare” nella provincia in cui è ubicato il comune di residenza dell’interessato, le medesime precedenze (art. 21 e art. 33/6 L. 104/92):
- si possono applicare nell’ambito delle operazioni di immissione in ruolo-assegnazione della sede, nel solo caso in cui l’immesso in ruolo abbia ottenuto come provincia di titolarità quella in cui è residente (in tal caso, nella seconda domanda per la scelta delle scuole, è necessario indicare come prima preferenza il comune di residenza o una o più scuole presenti in essa; l’indicazione della preferenza sintetica del comune di residenza è obbligatoria prima di esprimere eventuali preferenze per altro comune, sia sintetiche che analitiche). Viceversa, ossia se l’interessato ottiene nella fase 1 una provincia diversa da quella di residenza, non potrà fruire della precedenza in questione.
Quesito
Sono vincitrice del concorso docenti. Ho appena compilato la fase 1 relativa alla scelta della provincia e attendo ora la fase 2 per la scelte delle sedi. Avendo la 104 personale e sapendo che questa non avrà alcun seguito nella prima fase ma solo nella seconda, chiedo: se non dovessi rientrare nella mia provincia di appartenenza, in quella che mi verrà assegnata avrò proprietà nella scelta della sede per qualsiasi istituto? Se nella prima fase non viene presa in considerazione posso metterle nell’ordine che preferisco o devo per forza inserire come prima scelta quella di appartenenza per poter usufruire della 104 ?grazie
Come sopra illustrato, la precedenza opera nella sola provincia di residenza del titolare del beneficio. Pertanto, se la nostra lettrice non sarà assegna nella predetta provincia, non potrà fruire della precedenza in esame. Viceversa sì.
Qualora la lettrice otterrà come provincia di titolarità quella di residenza (a seguito della prima istanza), nella domanda dovrà indicare come prima preferenza il comune di residenza o una o più scuole presenti in essa. L’indicazione della preferenza sintetica del comune di residenza (e non solo delle scuole presenti in essa) è obbligatoria, nel caso in cui esprima preferenze per altri comuni, sia sintetiche (comuni e distretti) che analitiche (scuole). Il comune di titolarità, dunque, va espresso prima di indicare preferenze relative altre comuni.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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