Bonus patente autotrasporto: nuove risorse in arrivo

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Con il decreto fiscale convertito in legge arrivano nuove risorse per il bonus patente autotrasportatori

I giovani che intendono ottenere la patente per l’autotrasporto potranno tornare a beneficiare del bonus che agevola il conseguimento.

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Il decreto Fiscale convertito in legge prevede infatti il rifinanziamento dell’apposito fondo.

Si attende ora la comunicazione della riapertura delle domande. Come funziona l’agevolazione?

Bonus patente autotrasporto: nuove risorse in arrivo

Con l’approvazione anche da parte della Camera il decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025 è stato convertito in legge. Si attende ora solamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono molte le novità, alcune anche in materia di trasporti.

Sono due in particolare le misure introdotte in fase referente: il rifinanziamento del bonus veicoli sicuri e per il bonus patente per l’autotrasporto.

Per quanto riguarda in particolare quest’ultima misura, il decreto Fiscale convertito in legge, all’articolo 1, comma 6-bis, stanzia ulteriori 2,5 milioni di euro per il 2024.

Per il 2024, dunque, il FondoProgramma patenti giovani autisti per l’autotrasporto”, istituito dall’articolo 1, comma 5-bis del decreto legge n. 121 del 2021, viene rifinanziato.

La dotazione originaria, ricordiamo, prevede 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L’agevolazione, come detto, è in vigore fino al 31 dicembre 2026 e le domande si possono presentare ogni anno fino all’esaurimento dei fondi stanziati.

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Le risorse per il 2024, come si legge sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono già andate esaurite (la finestra di domanda si è aperta lo scorso 4 marzo) e pertanto non è più possibile richiedere l’agevolazione.

Resta da chiarire se i nuovi 2,5 milioni andranno a finanziare esclusivamente le domande già presentate ma non accolte per mancanza di coperture economiche oppure permetteranno anche la riapertura della finestra per la trasmissione di nuove istanze.

Chi può accedere al bonus e quanto spetta?

Come funziona quindi l’agevolazione?

Il bonus patente per l’autotrasporto consiste in un contributo pari all’80 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 2.500 euro, per la formazione necessaria al conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli pesanti per attività di autotrasporto di persone e di merci.

Possono farne richiesta i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per poter ricevere il voucher è necessario utilizzare l’apposita piattaforma del Ministero alla quale si accede tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

Come previsto dalla normativa, il buono deve essere utilizzato entro 60 giorni dall’emissione presso le autoscuole accreditate, le quali provvederanno ad uno sconto pari al valore del voucher. La patente deve poi essere conseguita entro 18 mesi dall’utilizzo del voucher.

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Le tipologie di patente che si possono ottenere con il bonus sono le seguenti.

Tipologia di patente Veicoli
C1 autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa

massima autorizzata non sia superiore a 750 kg
C1E Rientrano nella tipologia:

  • complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 k;
  • complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg
C Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg
CE Complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg
D1 Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg
D1E Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg
D Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg
DE Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg
Decreto fiscale 2025
Il testo trasmesso dal Senato e approvato dalla Camera



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