Cessione dei crediti del Superbonus: cosa succede in presenza di debiti erariali scaduti

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Il Superbonus 110% e i crediti d’imposta in liquidazione giudiziale sono soggetti a compensazione forzata con debiti erariali scaduti. L’Agenzia delle Entrate chiarisce vincoli e priorità normative applicabili.

Il Superbonus 110% ha rappresentato una rivoluzione nel settore edilizio, offrendo un’importante leva fiscale per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici. Tuttavia, la gestione dei crediti d’imposta derivanti da queste agevolazioni diventa particolarmente complessa quando un’impresa si trova in procedura di liquidazione giudiziale.

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti essenziali su come questi crediti possono essere utilizzati o ceduti, soprattutto in presenza di debiti erariali scaduti.

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Ma cosa succede se un’impresa vuole cedere i crediti derivanti dal Superbonus per ripartire il ricavato tra i creditori? Quali vincoli normativi impediscono tale operazione? E quali sono le priorità stabilite dalla legge?

Scopriamo insieme le risposte a questi quesiti cruciali.

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Il quesito sul Superbonus posto all’Agenzia delle Entrate

La società oggetto della liquidazione giudiziale ha presentato all’Agenzia delle Entrate un quesito specifico riguardante i crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110%. In particolare, la società ha chiesto se fosse possibile cedere a terzi questi crediti, evitando la compensazione forzata con i propri debiti erariali scaduti, e utilizzando il ricavato della cessione per soddisfare i creditori secondo il principio della par condicio creditorum.

Il dubbio principale sollevato dall’istante riguarda la natura di tali crediti: se debbano essere considerati crediti veri e propri verso l’Erario, soggetti quindi alla compensazione obbligatoria, o se, al contrario, possano essere qualificati esclusivamente come agevolazioni cedibili liberamente secondo le norme istitutive.

Questa distinzione è fondamentale per stabilire la libertà operativa della società nell’utilizzo dei crediti maturati.

L’obiettivo del quesito è chiarire se la cessione dei crediti sia opponibile dall’Agenzia delle Entrate in virtù dei debiti fiscali accumulati, o se, invece, sia possibile procedere senza alcun vincolo, contribuendo così a massimizzare le risorse disponibili per i creditori.

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I chiarimenti dell’Agenzia

Con la risposta n. 237/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni dettagliate sul trattamento dei crediti d’imposta maturati attraverso il Superbonus 110% nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale.

Il documento sottolinea che, in presenza di debiti erariali scaduti superiori a 100.000 euro, la compensazione forzata si applica anche ai crediti agevolativi, inclusi quelli derivanti dal Superbonus. Questa misura è giustificata dalla necessità di garantire un incasso sicuro per l’Erario e di evitare che il recupero dei tributi venga compromesso da una cessione indiscriminata dei crediti.

Un aspetto particolarmente rilevante è che, sebbene l’articolo 121, comma 3-bis, del Decreto Rilancio preveda la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti in determinate condizioni, tale disposizione non è ancora applicabile in assenza di un regolamento attuativo. Pertanto, al momento, si applicano le regole generali sulla compensazione dei debiti erariali.

Questa posizione rafforza la tutela dei creditori pubblici, ma impone alle imprese in difficoltà finanziaria di riconsiderare le strategie di utilizzo e cessione dei crediti del Superbonus, nel rispetto delle normative vigenti.

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La normativa sui crediti d’imposta e il Superbonus

Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) hanno introdotto il Superbonus 110%, un’agevolazione fiscale che permetteva di ottenere una detrazione del 110% per interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza degli edifici e altri lavori edilizi previsti dalla normativa. La grande innovazione di questo strumento consisteva nella possibilità di trasformare la detrazione fiscale in crediti d’imposta cedibili, aumentando così la liquidità immediata per privati e imprese.

Questi crediti possono essere utilizzati direttamente per compensare debiti fiscali o ceduti a terzi, come istituti finanziari o altre imprese, per generare risorse utili. Tuttavia, la normativa pone delle restrizioni.

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L’articolo 121, comma 3-bis, stabilisce che i crediti d’imposta presenti sulla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate non possono essere utilizzati in compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 10.000 euro, a meno che non siano rispettate precise condizioni.

Questa normativa speciale riflette la volontà di garantire che il Superbonus sia utilizzato nel rispetto degli obblighi tributari, proteggendo al contempo i diritti dei creditori erariali.

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Il ruolo della liquidazione giudiziale e il destino dei crediti del Superbonus

Quando un’impresa che ha maturato crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% entra in liquidazione giudiziale, la gestione di questi crediti assume una rilevanza cruciale. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), all’articolo 155, disciplina la compensazione dei crediti e debiti nell’ambito delle procedure concorsuali.

Questo articolo, riprendendo la normativa dell’ex legge fallimentare, consente ai creditori di compensare i propri debiti verso il debitore sottoposto a liquidazione con i crediti vantati, a condizione che siano omogenei, liquidi ed esigibili.

Nel caso specifico del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi crediti, pur essendo agevolativi, non sfuggono alla compensazione forzata con debiti erariali scaduti. Tale priorità riflette l’esigenza di garantire un recupero certo delle somme dovute all’Erario, riducendo il rischio di insolvenze parziali a fine procedura.

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Questo approccio, se da un lato tutela il fisco, dall’altro limita le possibilità per l’impresa di utilizzare o cedere i crediti per ottenere liquidità immediata.

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