Lo scorso 31 ottobre 2024 è scaduto il termine per la domanda di riversamento del credito per ricerca e sviluppo.
Il riversamento del credito deve avvenire in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024 o in 3 rate annuali rispettivamente entro il 16 dicembre 2024, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
Se la procedura è regolare, l’effetto consiste nello stralcio delle sanzioni, degli interessi e nella non punibilità penale.
Bisogna però considerare che ai sensi dell’art. 5 comma 11 del DL 146/2021, “la procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi”.
Ciò, tuttavia, non basta in quanto la procedura si perfeziona se sussistono i presupposti per fruirne, quindi non, ad esempio, se si tratta di crediti compensati riferiti a condotte fraudolente, simulate o relativi a spese non documentate.
Il DL 146/2021 nulla dice in merito alle implicazioni tra la procedura di riversamento e il contenzioso in essere.
Se non ci sono dubbi sul fatto che la procedura perfezionata determina la cessazione della materia del contendere a spese compensate, varie criticità emergono su come gestire la situazione.
Non è previsto un meccanismo simile all’art. 1 commi 198, 200 e 2021 della L. 197/2022 (sulla definizione delle liti pendenti), in cui il giudice, verificato il pagamento della prima rata, dichiara subito estinto il processo.
Processo che potrà poi riaprirsi in caso di ricorso contro l’eventuale diniego di definizione e contestuale domanda di revocazione dell’estinzione ormai dichiarata.
Nemmeno è stato introdotto un meccanismo simile alle definizioni delle liti pregresse, con sospensione ex lege del processo sino ad un certo termine.
Ciò che, a nostro avviso, il giudice deve fare è sospendere il processo sino a una data posteriore al 16 dicembre 2026: il riversamento si perfeziona, come visto, con il pagamento di tutte le rate quindi non sembra corretta una dichiarazione di estinzione giudiziale antecedente al termine di pagamento dell’ultima rata.
All’udienza che potrà tenersi o a fine 2026 o nel 2027 il contribuente dovrà produrre tutti i modelli F24 e il processo potrà essere dichiarato estinto.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è più articolata.
Nel momento in cui il contribuente, prodotta in giudizio la domanda di riversamento, chiede la sospensione del processo, l’Agenzia delle Entrate, a nostro avviso, può:
– non opporsi alla sospensione riservandosi di esaminare la regolarità della procedura di riversamento onde, eventualmente in un momento successivo, opporsi alla richiesta di estinzione (in vista dell’udienza che dovrà tenersi dopo il 16 dicembre 2026) oppure chiedere la ripresa del processo avendo appurato, ad esempio, che si tratta di crediti derivanti da frodi, quindi esclusi dal riversamento;
– una volta sospeso il processo, chiederne la ripresa se il contribuente non ha pagato una delle rate (a questo punto il riversamento non si perfeziona quindi sarebbe inutile attendere lo spirare del termine di pagamento della seconda/terza rata).
Se, invece, il contribuente paga tutto entro il 16 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate potrebbe dover decidere se accettare o meno la richiesta di estinzione, dovendo celermente verificare la regolarità del riversamento. Nulla vieta, in caso di termini molto ristretti, di appellare l’eventuale sentenza di estinzione.
Difficile individuare quando cessa la materia del contendere
Ove il riversamento avvenga pendenti i termini di impugnazione e/o di riassunzione, la parte che ne ha interesse deve appellare o riassumere. Come di consueto, se il processo pende in sede di rinvio, l’interesse è in capo al contribuente (l’omessa estinzione determina la definitività dell’atto impugnato), mentre se pende in appello l’interesse può anche essere in capo all’Erario, laddove soccombente in primo grado (il mancato appello fa passare in giudicato la sentenza).
Se la lite non è più pendente, le parti si accollano il rischio di un mancato perfezionamento della procedura di riversamento. Pertanto, se, a torto o a ragione, il giudice dichiara subito l’estinzione senza attendere il pagamento delle rate, può essere prudente impugnare la sentenza.
Invece, se il giudice esamina il merito sebbene sia in essere il pagamento delle rate, è bene che il processo rimanga pendente sino a quando la procedura non si è perfezionata; può dunque essere opportuno appellare chiedendo alla Corte di secondo grado, a seconda dei casi, la sospensione o l’estinzione del processo.
Le considerazioni effettuate si rendono necessarie in quanto il legislatore, nel DL 146/2021, si è “dimenticato” di disciplinare un meccanismo di raccordo tra processo e riversamento del credito per ricerca e sviluppo.
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